Che cos'è
Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo - detto
anche interinale o "in affitto" - è il contratto mediante
il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo (impresa fornitrice)
pone uno o più lavoratori a disposizione di un'impresa che ne utilizzi
la prestazione lavorativa (impresa utilizzatrice) per il soddisfacimento
di esigenze di carattere temporaneo. Il predetto contratto può prevedere
l'assunzione a tempo determinatoo a tempo indeterminato. Il 18 giugno 1996
il contratto di lavoro temporaneo è stato introdotto nellordinamento
italiano con lapprovazione della Legge 196/97, che ne definisce le
regole, i limiti, gli obblighi ed i divieti.
A chi è rivolto
Il lavoro interinale è rivolto ai lavoratori disponibili a
lavoro temporaneo, compresi gli iscritti a liste di mobilità, che
possono svolgerlo per il tramite di società specializzate.
Quando è consentito
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
1) Nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi;
2) Nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste
nel normale organico dell'azienda utilizzatrice;
3) Per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto.
Le predette limitazioni non ricorrono per lavoratori con qualifiche dirigenziali.
Quando è vietato
La fornitura di lavoro temporaneo è invece vietata:
1) Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale;
2) Per sostituire lavoratori in sciopero;
3) Presso unità produttive che nei dodici mesi precedenti
abbiano effettuato licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura;
4) Presso unità produttive nelle quali sia in atto sospensione
e/o riduzione di orario con integrazione salariale, nel caso che la fornitura
riguardi le stesse qualifiche dei lavoratori da sostituire;
5) Presso le imprese che non dimostrino alla Direzione Provinciale
del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi;
6) Per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale
e per lavori particolarmente pericolosi, individuati con Decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale.
I diritti del lavoratore temporaneo
La legge tende ad assicurare, compatibilmente con le caratteristiche
dell'istituto, la parità di trattamento con i dipendenti dell'azienda
utilizzatrice. Ciò risponde all'esigenza di scongiurare un utilizzo
non corretto del lavoro temporaneo ed alla necessità di rassicurare
i lavoratori di fronte ad una nuova forma di lavoro.
Retribuzione, diritti sindacali, servizi sociali
ed assistenziali
In primo luogo il legislatore si cura della retribuzione del
lavoratore temporaneo. Per quanto concerne la misura, viene stabilito
che essa non possa essere inferiore a quella a cui hanno diritto i dipendenti
di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Inoltre il lavoratore gode
di un'importante garanzia: l'impresa utilizzatrice risponde in solido
per le retribuzioni ed i contributi eventualmente non pagati dall'agenzia.
In secondo luogo il lavoratore temporaneo può esercitare i diritti
sindacali riconosciuti ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Infine
va segnalato che il lavoratore temporaneo può usufruire di tutti
i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa
utilizzatrice.
Principali agenzie che si occupano di lavoro
interinale in Italia
Adecco
Ad Interim
Ali S.p.A.
Centro Interinale
Cronos Lavoro
Elettra Services S.p.A.
ErgonLine S.p.A.
Interiman
Lavoro Temporaneo S.p.A.
Lavoropiù
Marvecs S.r.l.
Obiettivo Lavoro
Opera
Quanta S.p.A.
Sinterim S.p.A.
Tempor S.r.l.
Vedior
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